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Il matrimonio civile


Chi Può Sposarsi?

- i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero. Avere lo stato libero significa non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, é necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.

- i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, é necessaria l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni.

- i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile.

Dove andare?

Occorre andare, con tutti i documenti richiesti, all’ufficio di stato civile del Comune che si é scelto per la celebrazione del matrimonio, per fissare la data della richiesta di pubblicazione di matrimonio.

Cosa  accade?

Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.

Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall’affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta.

Per le persone divorziate, occorre presentare una copia integrale dell’atto del precedente matrimonio, con l’annotazione della sentenza di divorzio. Tale copia deve essere richiesta agli Uffici dello stato civile del Comune in cui é stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica;

La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest’ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze é quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l’interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l’autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile.

I vedovi devono richiedere la copia integrale dell’atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si é verificato il decesso.

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