Controlli sulle imprese
(art. 25 d.lgs. n. 33/2013)
in questa sotto-sezione sono pubblicati:
a) l' elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
- Pubblici esercizi
- Circoli privati
- Erboristerie
- Macellerie
- Pescherie
- Forme particolari di vendita
- Commercio su areee pubbliche
- Commercio itinerante
- Produttori agricoli
- Artigiani
PUBBLICI ESERCIZI
Superficie soministrazione interna: l’area a cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l’area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente, corrisponde a quella autorizzata (art. 2 , c.4, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Superficie soministrazione esterna: occorre l’autorizzazione sanitaria (o la nia sanitaria). Se l’area è pubblica, è necessario ottenere prima l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico (art. 20 codice della strada – sanzione € 168,00)
Sorvegliabilità: le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private (Decreto Ministeriale 564/92 - art. 64, c. 5 e 8, Decreto Legislativo 59/2010 – sospensione dell’attività – art. 20, c. 2, Regolamento Regionale n. 5/2011)
Inquinamento acustico: se si utilizzano impianti di diffusione sonora (anche radio e TV), ovvero nel locale si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, occorre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (presentata al Comune) ai sensi dell'art.8/2c. della Legge 447/95, o dichiarazione sostitutiva che non vengono superati i limiti consentiti (DPR 227/11, art. 4) –(art. 20, c. 2, Regolamento Regionale n. 5/2011 - l’autorizzazione o l’attività soggetta a SCIA è sospesa da 3 a 90 gg.)
Orari: l’orario adottato deve essere comunicato al Comune (art. 15, c. 3, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Orari:l’orario prescelto deve essere reso noto al pubblico mediante l’esposizione di cartelli ben visibili sia all’interno che all’esterno del locale (art. 15, c. 4, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Orari: le giornate di riposo settimanale, se effettuate, debbono essere indicate in appositi cartelli ben visibili all’interno e all’esterno dal pubblico (art. 15, c. 5, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Orari, chiusura temporanea: la chiusura temporanea deve essere comunicata al Comune ed è obbligatoria l’esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall’esterno (art. 15, c. 6, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Pubblicità dei prezzi per la somministrazione: è obbligatoria l’esposizione di un’apposita tabella ben visibile all’interno dell’esercizio per le bevande e gli alimenti da somministrare (art. 16, c. 1 lett. a) Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Pubblicità dei prezzi per la ristorazione: è obbligatoria l’esposizione, durante l’orario di apertura, della tabella dei prezzi sia all’interno che all’esterno dell’esercizio, ovvero all’interno, comunque leggibile dall’esterno (art. 16, c. 1 lett. b) Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Pubblicità dei prezzi per i prodotti da asporto: valgono le stesse disposizioni dei punti precedenti che riguardano i prezzi anche per i prodotti destinati alla vendita per asporto (art. 16, c. 4, Regolamento Regionale 5/2011 - sanzione € 308,00)
Esposizione autorizzazione: deve essere esposta nel locale, in luogo visibile al pubblico l’autorizzazione o la s.c.i.a. - (art. 180, c.1, del Regio Decreto 635/40 Regolamento d’esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, e art. 221-bis, c.2, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione € 308,00)
Esposizione di norme del TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA: è obbligatorio esporre nel locale, in luogo visibile al pubblico, la riproduzione a stampa degli artt. 101 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza e 173, 176, 181 e 186 del Regolamento (art. 180, c.2, del Regio Decreto 635/40 Regolamento d’esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, e art. 221-bis, c.2, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione € 308,00)
Minori che somministrano alcolici: i minori di anni 18 non possono somministrare bevande alcoliche (art.188,c. 1, del Regio Decreto 635/40 Regolamento d’esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza e art. 221, c. 2, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione penale, arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103,00)
Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a infermi di mente: non possono essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di anni 16 o a persone affette da malattia di mente (art. 689, c. 1, del codice penale - arresto fino a 1 anno).
Tariffa biliardo: deve essere esposto nella sala biliardo, in modo visibile, il costo di una singola partita,ovvero quello orario (art. 110,c. 1, e art. 17, c. 1, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione penale, arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00 – è ammessa oblazione ai sensi dell’art. 162-bis codice penale)
Tende ed insegne: le tende parasole e le insegne sono soggette ad autorizzazione (tende regolamento edilizio – sanzione € 300,00; insegne art. 23 del codice della strada – sanzione € 419,00)
Autorizzazione sanitaria (o n.i.a.): per esercitare l’attività è obbligatorio aver presentato la prescritta n.i.a. sanitaria (ovvero essere in possesso di autorizzazione sanitaria) (art. 6, c.3, Decreto Legislativo n. 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 – sanzione € 3.000,00).
Libretto sanitario: tutto il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.
Note: il personale non munito di libretto sanitario incorre nella sanzione di € 10,00; chi utilizza personale privo del libretto sanitario incorre nella sanzione di € 25,67 e nella sospensione dell’attività (da 1 a 20 gg.); il titolare che non conserva il libretto sanitario del personale sul posto di lavoro incorre nella sanzione di € 258,00.
Giacca, sopraveste, copricapo: il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contiene la capigliatura (art. 42, c. 2, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Pulizia degli indumenti e della persona: le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre il personale deve essere curato nella pulizia della propria persona ed in particolare nelle mani (art. 42, c. 3, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Pulizia del locale: il locale deve essere in perfette condizioni igieniche (deve essere pulito e le attrezzature, i frigoriferi, il retro bancone debbono essere puliti – segnalazione all’Asur).
Protezione degli alimenti: Paste salate e dolci debbono essere protette (segnalazione all’Asur)
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare, debbono essere conservati a max +4°C (art. 31, c. 6, DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, ecc.), debbono essere conservati da + 60 °C a + 65 °C (art. 31, c. 7, DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, ecc.), debbono essere conservati a max + 10°C (art. 31, c. 8, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Servizi igienici (del personale e del pubblico): i servizi igienici debbono rispettare i requisiti di legge ed essere puliti (presenza di antibagno, rubinetteria a pedale o braccio lungo o con fotocellula, asciugamani monouso, etc.).
Autocontrollo: debbono essere regolarmente tenute le informazioni concernenti il sistema di autocontrollo (art. 6, c.6, Decreto Legislativo 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 -ovvero n. 853/2004 - sanzione € 2.000,00).
Prodotti alimentari e bevande sfuse: i prodotti alimentari e le bevande venduti sfusi debbono riportare l’indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità riferita a peso o volume (art. 8, c.3 e 4 della LEGGE 283/62 – sanzione € 102,00)
Prodotti alimentari e bevande confezionate: i prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare l’indicazione, a caratteri leggibili ed indelebili sulla confezione, o su etichette appostevi, la denominazione del prodotto, il nome o ragione sociale o marchio depositato, la sede dell’impresa produttrice o dello stabilimento, l’elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume e quantitativo netto in peso o volume (art. 8, c. 1 e 4 LEGGE 283/62 – sanzione € 102,00)
Utilizzo di zucchero sfuso: lo zucchero non può essere somministrato sfuso (art. 2, c.2, lettera f, e art. 4, c.2, del Decreto Legislativo n. 51/2004 - sanzione € 2.000,00)
Apparecchi da trattenimento - Nulla Osta di messa in Esercizio: sugli apparecchi deve essere esposto il Nulla Osta di messa in Esercizio rilasciato dall’ufficio regionale AAMS in originale (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza – sanzione € 1.000,00 per ciascun apparecchio)
Apparecchi da trattenimento - Nulla Osta di Distribuzione: sugli apparecchi deve essere esposto il nulla Osta di Distribuzione in copia conforme rilasciato dall’ufficio regionale AAMS competente (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza – sanzione € 1.000,00 per ciascun apparecchio)
Apparecchi da trattenimento - Certificato di Conformità: sugli apparecchi deve essere esposto il Certificato di Conformità in originale rilasciato dal produttore dell’apparecchio (art. 110, c. 9 lett. f, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza – sanzione € 1.000,00 per ciascun apparecchio).
Tabella giochi vietati: deve essere esposta, in modo visibile e nel locale nel quale si pratica il gioco, la tabella dei giochi vietati vidimata dal Questore (art. 110,c. 1, e art. 17, c. 1, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - sanzione penale - arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00)
Cartelli per divieto di fumo: i cartelli di divieto di fumo contenenti tutte le indicazioni previste dalla legge debbono essere esposti e debbono essere visibili (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e artt. 2 e 7, c.2, legge 584/75 – sanzione € 440,00)
Fumatori: all’interno dei locali aperti al pubblico è vietato fumare (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e art. 7, c. 1, legge n. 584/75 – sanzione € 55,00 - in presenza di minori o donne in gravidanza la sanzione è di € 110,00).
Somministrazione bevande alcoliche: la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche deve essere interrotta tra le ore 03,00 e le ore 06,00 (sanzione € 6.666,67 – art. 6, c. 2, Decreto Legge 117/2007)
Rilevazione del tasso alcoolemico per attività che somministrano alcoolici dopo le ore 24,00: il locale deve essere dotato di apposita macchinetta o di dispositivi usa e getta per il controllo volontario del tasso alcolemico (sanzione € 400,00 – art. 6, c. 2 quater, Decreto Legge 117/2007)
Tabelle ministeriali per attività che somministrano alcoolici dopo le ore 24,00: nel locale debbono essere esposte all’entrata, all’interno e all’uscita, le tabelle ministeriali che riproducono i sintomi correlati con l’assunzione di alcool, ovvero le quantità delle bevande che determinano il superamento del limite consentito (sanzione € 400,00 – art. 6, c. 2 quater, Decreto Legge 117/2007)
Trattenimenti danzanti e spettacoli vari: i normali trattenimenti di musica e/o spettacoli vari non necessitano di specifica autorizzazione, a meno che:
- venga alterata l’originaria destinazione del locale o siano state fatte modifiche all’impianto elettrico;
- vengano applicati aumenti delle consumazioni in occasione di tali spettacoli;
- vengano rispettati i limiti sonori riferiti all’inquinamento acustico (va sempre
presentata la dichiarazione di cui al Decreto Presidente della Repubblica
227/11, art. 4;
- vengano effettuati trattenimenti danzanti.-
In questi casi va richiesta la licenza di pubblico spettacolo a norma dell’art. 68 del TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA.
CIRCOLI PRIVATI
Le normative che riguardano i Circoli Privati "autorizzati" alla somministrazione sono all’incirca le stesse che riguardano i pubblici esercizi, ad eccezione di alcuni casi sotto indicati:
Sorvegliabilità – (Decreto Ministeriale 17.12.1992, n. 564, modificato con Decreto Ministeriale 05.08.1994, n. 534) – i locali di somministrazione devono essere ubicati all’interno del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze e altri luoghi pubblici. All’esterno non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno (sanzione accessoria: sospensione dell’autorizzazione).
Superficie somministrazione esterna: è vietata la somministrazione all’esterno del circolo
Orari: non ci sono obblighi
Trattenimenti danzanti e spettacoli vari: i normali trattenimenti di musica e/o spettacoli vari riservati ai soli soci non necessitano di specifica autorizzazione. Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico e ad invitati, è necessaria la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 68 del TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA.
Accesso: l’accesso nei locali del circolo è consentito ai soli soci
COMMERCIO SU AREE PRIVATE (CENTRI COMMERCIALI, MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, ESERCIZI DI VICINATO)
Centro Commerciale: art. 16 Legge Regionale 27/2009 – le medie e le grandi strutture di vendita presenti all’interno del centro commerciale debbono essere autorizzate con autonomi atti, gli esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA. Gli orari sono uniformi per tutte le attività.
Outlet: art. 17 Legge Regionale 27/2009 – Negli outlet possono essere poste in vendita solo merci identificate dall’unico marchio.
Centro di telefonia e servizio internet: art. 18 Legge Regionale 27/2009 – oltre quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, sono soggette a comunicazione al Comune. Se vi si svolgono congiuntamente attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette alle medesime disposizioni previste per l’esercizio di queste attività dalla Legge Regionale 27/2009
Spacci interni: art. 21 Legge Regionale 27/2009 – l’attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti, imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di chi ha titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non hanno accesso dalla pubblica via.
Distributori automatici: art. 22 Legge Regionale 27/2009 – l’attività è soggetta a SCIA. Non si possono vendere bevande alcoliche con i distributori automatici.
Pubblicità dell’orario adottato: l’orario di effettiva apertura e chiusura deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei (art. 11, c. 3, e art. 22, c. 3, del Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00)
Prezzo di vendita al pubblico: ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (nel caso di prodotti d’arte, di antiquariato e di oreficeria l’obbligo è rispettato mediante l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile solo all’interno dell’esercizio; nel periodo necessario all’allestimento dell’esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni; quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello. Nei esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico) (art. 56 Legge Regionale 27/09 – sanzione art. 59, c.2, Legge Regionale 27/09 € 1.000,00).
Prezzo unità misura prodotti confezionati e sfusi: debbono essere presenti i prezzi per unità di misura (non devono essere indicati quando sono identici al prezzo di vendita – i prodotti esentati sono indicati all’art. 16 del Decreto Legislativo n. 206/2005) (art. 14 e art. 17, del Decreto Legislativo 206/05, art. 14, c.4, e art. 22, c.3, del Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00)
Peso netto: le merci debbono essere vendute al netto della tara (art. 1, c. 1, e art. 5, c. 1. della Legge n. 441/81 – può configurarsi il reato di frode, art. 515 del codice penale)
Confezioni di sfarinati non sigillate: non possono essere posti in vendita sfarinati in imballaggi preconfezionati non chiusi all’origine (art. 5, c.1, art. 13, del DPR 187/2001, e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 516,33)
Vendita di pane surgelato, etichettatura: il pane surgelato può essere posto in vendita riportando sull’etichetta degli imballaggi, singolarmente preconfezionati, la menzione “surgelato” (art. 14, c.2, e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 516,33)
Vendita di pane surgelato, comparti separati: il pane surgelato deve essere posto in vendita in comparti separati dal pane fresco (art. 14, c.4, e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 516,33)
Vendita di pane in comparti non separati: il pane di tipi diversi deve essere posto in vendita in scomparti (o recipienti) separati (art. 17, c.7, e art. 44, c. 1, lett. b) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 103,00)
Vendita di pane senza indicazione del tipo e del prezzo: il pane deve essere posto in vendita con il cartellino riportante l’indicazione del tipo e/o del prezzo (art. 17, c.7, e art. 44, c. 1, lett. b) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 103,00)
Vendita di pane non a peso: il pane deve essere posto in vendita a peso (art. 23 e art. 44, c. 1, lett. c) della LEGGE n. 580/67 – sanzione € 516,33)
Data di scadenza non indicata: I prodotti alimentari preconfezionati debbono essere posti in vendita con l’indicazione relativa alla data di scadenza (art. 3, c.1, e art. 18, c.2, del Decreto Legislativo 109/92 – sanzione € 3.166,67 e sequestro della merce)
Data di scadenza superata: I prodotti alimentari non possono essere venduti oltre la data di scadenza (non è vietata la vendita dei prodotti alimentari che riportano la dicitura “preferibilmente entro” anche se la data indicata è stata superata) (art. 10-bis, c. 5, e art. 18, c.2, del Decreto Legislativo 109/92 – sanzione € 3.166,67 e sequestro della merce)
Autorizzazione sanitaria o n.i.a.: per esercitare l’attività è obbligatorio aver presentato la prescritta n.i.a. sanitaria (ovvero possedere l’autorizzazione sanitaria) (art. 6, c.3, Decreto Legislativo n. 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 – sanzione € 3.000,00).
Pulizia del locale: il locale deve essere in perfette condizioni igieniche (pulito e le attrezzature, i frigoriferi, il retro bancone debbono essere puliti).
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, ecc.), debbono essere conservati da + 60 °C a + 65 °C(art. 31, c. 7, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Alimenti deperibili: gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, ecc.), debbono essere conservati a max + 10°C (art. 31, c. 8, Decreto Presidente della Repubblica 327/80 e art. 17 della LEGGE 283/62 – sanzione € 258,00)
Servizi igienici (del personale e del pubblico): i servizi igienici debbono rispettare i requisiti di legge ed essere puliti (presenza di antibagno, rubinetteria a pedale o braccio lungo o con fotocellula, asciugamani monouso, etc.).
Autocontrollo: debbono essere regolarmente tenute le informazioni concernenti il sistema di autocontrollo (art. 6, c.6, Decreto Legislativo 193/2007, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004 -ovvero n. 853/2004 - sanzione € 2.000,00).
Prodotti alimentari e bevande sfuse: i prodotti alimentari e le bevande venduti sfusi debbono riportare l’indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità riferita a peso o volume (art. 8, c.3 e 4 della LEGGE 283/62 – sanzione € 102,00)
Prodotti alimentari e bevande confezionate: i prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare l’indicazione, a caratteri leggibili ed indelebili sulla confezione, o su etichette appostevi, la denominazione del prodotto, il nome o ragione sociale o marchio depositato, la sede dell’impresa produttrice o dello stabilimento, l’elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume e quantitativo netto in peso o volume (art. 8, c. 1 e 4 LEGGE 283/62 – sanzione € 102,00)
Libretto sanitario: tutto il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari è munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.
Note: il personale non munito di libretto sanitario incorre nella sanzione di € 10,00; chi utilizza personale privo del libretto sanitario incorre nella sanzione di € 25,67 e nella sospensione dell’attività (da 1 a 20 gg.); il titolare che non conserva il libretto sanitario del personale sul posto di lavoro incorre nella sanzione di € 258,00.
Prodotti tessili - etichetta presente: i prodotti tessili posti in vendita debbono avere l’etichetta o il contrassegno indicante le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili (art. 8, c. 1, e art. 15, c. 1, del Decreto Legislativo 194/99 – sanzione da € 103,00 a € 3.098,00 – pagamento in misura ridotta non ammesso – sequestro della merce)
Prodotti tessili - etichetta in lingua italiana: i prodotti tessili debbono essere correttamente etichettati in lingua italiana (art. 8, c. 5, e art. 15, c. 1, del Decreto Legislativo 194/99 – sanzione da € 103,00 a € 3.098,00 – pagamento in misura ridotta non ammesso – sequestro della merce)
Occupazione suolo pubblico: E’ necessaria l’autorizzazione (art. 20 Codice della strada – sanzione € 168,00,00 – ripristino dei luoghi – possibile chiusura dell’esercizio)
Verifica dei prezzi dei prodotti: i prezzi apposti sulle merci debbono corrispondere a quelli indicati sullo scontrino rilasciato dalla cassa (art. 640 C.P.- 381 C.P.P. Truffa )
CARTELLI per divieto di fumo: i cartelli di divieto di fumo contenenti tutte le indicazioni previste dalla legge debbono essere esposti e debbono essere visibili (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e artt. 2 e 7, c.2, legge 584/75 – sanzione € 440,00)
FUMATORI: all’interno dei locali aperti al pubblico è vietato fumare (art. 51, c. 1 e 5, legge n. 3/2003, e art.7, c. 1, legge n. 584/75 – sanzione € 55,00. In presenza di minori o donne in gravidanza la sanzione è di € 110,00).
ERBORISTERIE
Le erboristerie, oltre gli obblighi sopra descritti che le riguardano a seconda delle merci poste in vendita, debbono:
- possedere il diploma di erborista o titolo equipollente se vengono preparate miscele;
- i prodotti preconfezionati posti in vendita non debbono recare indicazioni di proprietà terapeutiche delle sostanze contenute;
- possedere la licenza di fabbricazione se vengono preparati distillati di erbe;
- possedere i requisiti di cui all’art. 5, c. 5. Decreto Legislativo 114/98 se vengono posti in vendita prodotti alimentari
MACELLERIE
Le macellerie, oltre gli obblighi sopra descritti che le riguardano a seconda delle merci poste in vendita, debbono:
- avere i banchi di vendita refrigerati a temperatura idonea (0 – 4°C);
- utilizzare un’affettatrice apposita per i salumi;
- utilizzare utensili diversi per carni e salumeria;
- utilizzare piani di lavoro diversi per pollame;
- tenere separate le carni confezionate e non;
- tenere separate le carni rosse e il pollame;
- tenere separati le carni e i salumi;
- indicare la provenienza delle carni e del pollame;
- indicare gli ingredienti dei prodotti di salumeria (denominazione, produttore, ingredienti, etc.);
- non tenere le carni a contatto con il pavimento e le pareti;
- tenere gli alimenti protetti dal contatto con il pubblico;
- mantenere i surgelati a – 18°C.
PESCHERIE
Le pescherie, oltre gli obblighi sopra descritti che le riguardano a seconda delle merci poste in vendita, debbono:
- tenere un’apposita cartellonistica indicante la provenienza del pesce;
- vendere il pesce decongelato in banchi diversi da quello fresco;
- tenere gli alimenti sfusi non a contatto con il pavimento o le pareti;
- tenere gli alimenti protetti dal contatto con il pubblico;
- mantenere i molluschi ad una temperatura inferiore a + 6°C;
- vendere molluschi con etichettatura regolare e con certificato di origine.
FORME PARTICOLARI DI VENDITA
VENDITE SOTTOCOSTO (Decreto Presidente della Repubblica 6-4-2001 n. 218)
Omessa comunicazione: per effettuare una vendita sottocosto va data al Comune la prescritta comunicazione (art. 1, c.4, e art. 5, c.1 e 3, del Decreto Presidente della Repubblica 218/01, art. 22, c. 2 e 3, del Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00).
Omesse indicazioni al consumatore: deve essere fornita un’indicazione chiara ed inequivocabile: dei prodotti del quantitativo disponibile per ciascuna referenza del periodo temporale e delle circostanze di vendita (art. 3, c.1, e art. 5, c. 1 e 3, del DPR 218/01, art. 22, c. 2 e 3, Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00).
Fine vendita non pubblicizzata: deve essere resa pubblica la fine anticipata della vendita sottocosto (art. 3, c.2, e art. 5, c. 1 e 3, del Decreto Presidente della Repubblica 218/01, art. 22, c. 2 e 3, Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 1.032,00)
VENDITE STRAORDINARIE (DI LIQUIDAZIONE - DI FINE STAGIONE) (artt. 29, 30 E 31 LEGGE REGIONALE 10-11-2009 n. 27) Sanzioni:€ 1.000,00
Comunicazione:
deve essere data comunicazione al Comune almeno 15 gg. prima per le vendite di liquidazione ed almeno 5 gg. prima per le vendite di fine stagione.
Pubblicità: debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta tipologia ed il periodo di svolgimento
Prezzi: le merci poste in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso espresso in percentuale
Limitazioni: la vendita deve essere effettuata senza alcuna limitazione di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte
VENDITE PROMOZIONALI (art. 32 LEGGE REGIONALE 10-11-2009 n. 27) Sanzioni: € 1000,00
Comunicazione: deve essere data comunicazione al Comune almeno 5 gg. prima (no per il settore alimentare)
Pubblicità: deve essere presentata in modo non ingannevole e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
Prodotti separati: i prodotti a prezzo scontato debbono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale (no per il settore alimentare)
Divieto nei 30 gg. antecedenti i saldi: non possono essere effettuate vendite promozionali di articoli di vestiario, di calzature e di articoli in pelle e cuoio, di borsetteria, di articoli tessili, di mobili ed articoli per l’arredamento nei 30 gg. antecedenti le vendite di fine stagione
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, itinerante, ecc.)
POSTEGGI NEI MERCATI
Durc: per esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche è necessario il Documento unico di regolarità contributiva per l’anno in corso (art. 38-bis della LEGGE REGIONALE 27/2009 – sospensione e revoca dell’autorizzazione). La verifica viene fatta d’ufficio.
Delega: in assenza del titolare l’attività di commercio può essere esercitata dai soggetti di cui all’art. 38, c. 10, della LEGGE REGIONALE 27/2009 (sanzione art. 45, c. 2, €. 500,00)
Prezzi: ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello). (Art. 56 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00)
Superficie: non deve essere superata la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci (art. 29, c1, lett. a), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
Installazioni mobili: le installazioni mobili devono avere un ancoraggio autonomo. Non è possibile installare nessun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc. (art. 29, c1, lett. b), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
Forme di vendita vietate: è vietato effettuare forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, oppure l'attività di battitore (art. 29, c1, lett. c), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00)
Gettito di rifiuti: è vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste (art. 29, c1, lett. d), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
Attrezzatura per rifiuti: l’operatore deve disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti (art. 29, c1, lett. e), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
Raccolta e deposito dei rifiuti: l’operatore, prima di lasciare il posteggio, deve provvedere a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e li deve depositare, chiusi, ai margini dell'area pubblica assegnata o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dal Comune. Non deve lasciare scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti (art. 29, c1, lett. f), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
COMMERCIO ITINERANTE
Autorizzazione: l’operatore deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o del titolo equipollente - non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo, fatto salvo il caso di fiera e mercato concomitanti (art. 3, c. 6, e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 sanzione € 1.000,00)
Durc: l’operatore deve essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (verifica presso l’Inps) (art. 38-bis della LEGGE REGIONALE 27/2009 – sospensione e revoca dell’autorizzazione)
Delega: in assenza del titolare l’attività di commercio può essere esercitata solo dai soggetti di cui all’art. 38, c. 10, della LEGGE REGIONALE 27/2009 (sanzione art. 45, c. 2, €. 500,00)
Vendita nei parcheggi dei centri commerciali: è vietata l’attività di commercio su aree pubbliche nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali (art. 19, c. 4, Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Vendita all’interno dei distributori di carburante: è vietata l'attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti (art. 19, c. 5, Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Esposizione della merce sui banchi fissi: è vietato esporre la merce su banchi fissi (art. 42, c. 7, Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Sosta per più di un’ora: è vietato esercitare l'attività di vendita sostando nello stesso punto per più di un'ora (art. 42, c. 8 Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00)
Distanza tra un punto sosta e quello successivo: è vietato esercitare l'attività di vendita senza spostarsi di almeno cinquecento metri dal punto in cui era rimasto in sosta per un’ora (art. 42, c. 8 Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Occupazione della stessa area: è vietato rioccupare la stessa area nell'arco della giornata (art. 42, c. 8, Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Prezzi: su ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello) (Art. 56 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00)
Gettito di rifiuti: è vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste. (Art. 29, c1, lett. d), Regolamento Regionale n. 4/2011 e art. 59, c. 2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00).
PRODUTTORI AGRICOLI
Vendita su area privata: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli su area privata, all’interno di locali, senza la prescritta comunicazione al Comune. (Art. 65, c 1, del Decreto Legislativo 59/2010 e art. 22, c. 1 e 6, del Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 5.164,00).
Vendita su area pubblica in forma itinerante: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli in forma itinerante senza la prescritta comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda di produzione (la vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione). (Art. 4, c. 2, del D.Lgs 228/2001, art. 28, c. 2, e art. 29, c. 1, del Decreto Legislativo 114/98 – sanzione € 5.164,00).
Vendita su aree pubbliche dei produttori agricoli
Durc: deve essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (verifica presso l’Inps) (art. 38-bis della LEGGE REGIONALE 27/2009 – sospensione e revoca dell’autorizzazione)
Delega: in assenza del titolare l’attività di commercio può essere esercitata solo dai soggetti di cui all’art. 38, c. 10, della LEGGE REGIONALE 27/2009 (sanzione art. 45, c. 2, €. 500,00)
Vendita nei parcheggi dei centri commerciali: è vietata l’attività di commercio su aree pubbliche nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali (art. 19, c. 4, Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Vendita all’interno dei distributori di carburante: è vietata l'attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti (art. 19, c. 5, Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Esposizione della merce sui banchi fissi: è vietato esporre la merce su banchi fissi (art. 42, c. 7, Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Sosta per più di un’ora: è vietato esercitare l'attività di vendita sostando nello stesso punto per più di un'ora (art. 42, c. 8 Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 – sanzione € 1.000,00)
Distanza tra un punto sosta e quello successivo: è vietato esercitare l'attività di vendita senza spostarsi di almeno cinquecento metri dal punto in cui era rimasto in sosta per un’ora (art. 42, c. 8 Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
Occupazione della stessa area: è vietato rioccupare la stessa area nell'arco della giornata (art. 42, c. 8, Regolamento Regionale 4/2011 e art. 59, c.2, LEGGE REGIONALE 27/2009 - sanzione € 1.000,00)
ARTIGIANI
Non si applica la normativa sul "Commercio” se vengono rispettate tre condizioni:
- l’artigiano deve essere iscritto all’albo degli artigiani;
- la vendita deve avvenire nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
- devono essere posti in vendita beni di produzione propria, ovvero beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
Decreto Legislativo 114/98 e LEGGE REGIONALE 27/2009
Somministrazione: possono essere somministrati al pubblico solo i prodotti di propria produzione (se vengono somministrati e/o venduti altri prodotti deve rispettare la normativa di settore – Testo unico sul commercio LEGGE REGIONALE Marche 27/2009)