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SERVIZI DEMOGRAFICI

informativa_privacy.pdf  [pdf - 935 KB]
 
 

 

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

dal 9 maggio 2012 cambio di residenza in tempo reale ai sensi D.L. n.5 /2012-art. 5 convertito in L. n.35/2012.
L’Ufficio anagrafe informa

in applicazione dell'art.5 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito con Legge 4 aprile 2012 n.35 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, dal 9 Maggio 2012, si comunica che il cambio di residenza avverrà in tempo reale. I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di residenza e di trasferimento da e per l'estero senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta mediante raccomandata, via fax o per via telematica.
La dichiarazione anagrafica dovrà essere compilata su modello ministeriale di seguito riportato in formato pdf editabile e anche sul sito del Ministero dell'interno ed inviata tramite le nuove modalità sopra indicate, il cittadino entro 2 giorni lavorativi, verrà iscritto nell'anagrafe della popolazione residente; la data di decorrenza sarà quella di presentazione o ricezione dell'istanza. I cittadini dovranno prestare la massima attenzione sui dati indicati nell'istanza in quanto, in applicazione degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione comporterà rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti sulla base della dichiarazione resa, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Altre informazioni

Lotta all' occupazione abusiva di immobili: chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Pertanto è necessario documentare o dichiarare il titolo che attesti la propietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell' unità immobiliare (art.5del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con  legge 23.05.2014 n. 80).
Pertanto, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, la regolarità del titolo di occuopazione dell' alloggio deve essere dimostrato presentando copia del titolo che ne consente l'occupazione o sottoscrivendo dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà.


Modalità di presentazione
Le Dichiarazioni anagrafiche di residenza potranno essere presentare, in base alla circolare ministeriale del 27/04/2012 n.9, utilizzando una delle seguenti modalità:
1. personalmente,
allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Cagli Piazza Matteotti,1 dal lunedì al venerdì, dalle 9,00-13,00-il martedì ed il giovedì dalle 16,30 alle 18,30
2.con raccomandata,
all'indirizzo: Comune di Cagli Piazza Matteotti, 1, 61043 Cagli (PU)
apponendo sulla busta la dicitura “VARIAZIONE ANAGRAFICA”,
3. con Posta ElettronicaCertificata (PEC)
all'indirizzo comune.cagli.anagrafe@emarche.it
4. con e-mailall'indirizzo
municipio@comune.cagli.ps.it:allegando:la dichiarazione recante la firma autografa; la copia del documento d'identità del dichiarante, entrambe acquisite mediante scanner oppure firmate con firma digitale
5. via fax ai numeri dell'ufficio protocollo: 0721780792;
La dichiarazione anagrafica di residenza
deve essere compilata in ogni parte; ad essa va allegata copia dei
documenti di riconoscimento e altri documenti eventualmente necessari.

modello comodato  [pdf - 84 KB]
 

Stato Civile

 

MODELLO DICHIARAZIONE  [doc - 48 KB]
Informativa.pdf  [pdf - 104 KB]
 

 

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Modalità

La richiesta può essere presentata presso:
•    il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
•    il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
•    il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Procedimento

Fase istruttoria

I coniugi devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario compliare il modulo di richiesta avvio del procedimento, allegando copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati a cura dell’ufficio matrimoni. In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00.

Redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

All'atto della conclusione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 da versare presso la Tesoreria del Comune.

Normativa di riferimento

•    Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto¬legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
•    D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
•    D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
 

Per informazioni

Ufficio Stato Civile (piano terra sede municipale) Tel. 0721/780763 Fax 0721/780764
Mail: serviziodemografico@comune.cagli.ps.it
Orario
•    lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
•    martedi e giovedì dalle 16.30 alle 18.30
 

SERVIZI SOCIALI

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